A chi è rivolto
La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale (un solo Comune della regione del Veneto) a:
- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari;
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria;
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando (requisito modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.67 del 22/04/2024);
- non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero;
- non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
- situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.990,00 (aggiornato con Decreto del Direttore U.O. Edilizia n. 11917 del 16.03.2026);
- non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato;
f bis) non aver adibito l’alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato;
f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere mai stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;
f quater) non essere stato oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazione mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all’articolo 28;
f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a) e b);
f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso in cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.