Regolamento Energetico

Regolamento Energetico

Cos'è

Regolamento Energetico

A chi si rivolge

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE ED IL RISPARMIO ENERGETICO

Il Regolamento per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico approvato nel febbraio 2008 ha suscitato ampio interesse, sia a livello locale che nazionale, rappresentando un esempio innovativo e di avanguardia nell'attuazione di politiche energetiche ed ambientali, previste ed auspicate dalla più recente normativa, comunitaria e nazionale.
Tale regolamento, oltre a disciplinare la corretta attuazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, in attuazione a quanto previsto dai decreti legislativi n. 192/2005 e 311/2006, introduce incentivi per gli edifici aventi un fabbisogno energetico per riscaldamento inferiore o uguale a 50 Kwh/mq/anno (classi oro, A o B), in termini di sconti sugli oneri di urbanizzazione, per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, nonchè l'applicazione di una aliquota ICI agevolata.

Alla luce delle recenti evoluzioni nel panorama delle certificazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici è tuttavia sorta l'opportunità di ammettere anche altri metodi di certificazione, equivalenti al metodo "CasaClima" (unico metodo precedentemente ammesso), in grado di attestare i valori di fabbisogno energetico (Classi di consumo A, B, oro).

Con deliberazione del 18 dicembre 2008 si è pertanto stabilito di integrare e modificare il Regolamento in questione ammettendo altri metodi equivalenti di certificazione in grado di attestare il fabbisogno energetico per il riscaldamento, purchè con le seguenti caratteristiche minime essenziali, necessarie a garantire l'equivalenza stessa:
1. essere formalmente riconosciuti con apposito provvedimento da cui possa dedursi il conseguimento delle finalità del Regolamento, emanato da:
a. Stato appartenente alla Comunità Europea;
b. Regione italiana / Provincia autonoma italiana;
2. comportino il rilascio di certificazioni da parte di un soggetto terzo indipendente dalla committenza e/o dal soggetto che ha eseguito la progettazione e costruzione;
3. prevedano verifiche ed accertamenti durante tutto l'iter della realizzazione, sia in fase progettuale che in fase di costruzione, per l'intervento specifico, non basandosi su verifiche "a campione";
4. sia in grado di fornire in modo distinto la classificazione dell'efficienza energetica dell'involucro edilizio in kWh/mq a.

La recente emanazione del D.Lgs 30 maggio 2008, n° 115, comporta inoltre la necessità di aggiornare ed integrare l'art. 4.2 - impianti solari termici - del regolamento in parola, introducendo un comma che prevede una semplice comunicazione preventiva al comune, in luogo della D.I.A., nel caso di impianti solari termici o fotovoltaici installati in zone non assoggettate ai vincoli previsti dal D.Lgs n° 42/2004, aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e abbiano comunque una superficie inferiore a quella del tetto, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto.

Avvertenze

A seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29/09/2009 l'attuale Regolamento Energetico è sospeso.

Altre informazioni

Referente
Geom. Albiero Vinicio