Divisione o comunione dei beni

Divisione o comunione dei beni - Scelta del regime patrimoniale dei coniugi. Comunione legale o separazione dei beni? Quando bisogna deciderlo?

Tipologia

Cos'è

Divisione o comunione dei beni - Scelta del regime patrimoniale dei coniugi. Comunione legale o separazione dei beni? Quando bisogna deciderlo?

A chi si rivolge

Il regime patrimoniale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni, per effetto dell'articolo 159 del Codice civile.
In base a tale regime gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, i proventi dell'attività separata dei coniugi, le aziende costituite o gestite dopo il matrimonio, sono tra gli oggetti della comunione.
In concreto, al momento dell'eventuale scioglimento del matrimonio, ciò che rimane è diviso tra i coniugi.
Non rientrano però nella comunione legale i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali aveva un diritto reale di godimento, i beni acquisiti dopo il matrimonio per effetto di successione o di donazione, la pensione relativa alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

La separazione dei beni si fonda invece sul principio secondo il quale ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni che acquista durante il matrimonio.
Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni che rimangono di sua proprietà.
L'art. 218 del Codice civile dispone che il coniuge che gode dei beni dell'altro, ad esempio conviva nell'appartamento intestato all'altro coniuge, è soggetto a tutti gli obblighi dell'usufruttuario.
La separazione dei beni rappresenta una pattuizione diversa del regime patrimoniale.

Come si ottiene

A chi rivolgersi
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni va comunicata all'Ufficiale di Stato civile, in caso di rito civile, e al Parroco se ci si sposa con rito religioso.
  
Quando
La scelta va comunicata fino a una settimana prima della celebrazione del matrimonio.
Viene sottoscritta all'atto del matrimonio davanti al Sindaco o al Ministro di culto.

Se i coniugi vogliono modificare la scelta del regime patrimoniale dopo il matrimonio possono renderla legale tramite atto stipulato in presenza di un notaio, che provvede a trasmetterlo all'Ufficiale di Stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
In questo caso gli effetti decorrono dalla data di annotazione.

Avvertenze

Per dimostrare il regime patrimoniale scelto dai coniugi è sufficiente chiedere un estratto dell'atto di matrimonio al Comune dove è stato celebrato il matrimonio .

Altre informazioni

Referente
Sportelli di Stato civile