Convivenze di fatto

Costituzione della convivenza di fatto

Tipologia

Cos'è

Costituzione della convivenza di fatto

A chi si rivolge

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Arzignano, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Se hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposita dichiarazione, scaricabile a fondo pagina.
In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.

Cosa si ottiene

E' necessario presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti, con una delle seguenti modalità:

 

  • presso l'ufficio protocollo, piano terra della sede municipale. La richiesta può anche essere consegnata anche da un solo componente, se in possesso della fotocopia del documento d'identità dell'altro componente.
  • con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Arzignano, piazza Libertà, 12 36071 ARZIGNANO
  • via fax al n. 0444 476513
  • via mail all’indirizzo anagrafe@comune.arzignano.vi.it, con firme autografe
  • via PEC all'indirizzo arzignano.vi@cert.it-veneto.net con firma digitale di entrambi i richiedenti 

Come si ottiene

Avvertenze

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).

Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

 

Effetti

In base alla nuova legge i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45); 
  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

 

Sottoscrizione di un Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto scritto di convivenza, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al Comune di residenza di questi ultimi, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

 

Cancellazione della convivenza di fatto

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire:

  1. d’Ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Arzignano di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  2. su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando un’apposita richiesta di cancellazione sottoscritta da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione

Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all’altro una comunicazione.

 

Normativa

Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Costi

Non ci sono costi da sostenere. La registrazione e l'eventuale cancellazione sono gratuite.

Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’Anagrafe, segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.

Tempi e vincoli

L'ufficio Anagrafe procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.

Dal momento della registrazione (entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

Altre informazioni

Referente
Ufficio anagrafe
Tel. 0444476558
Fax 0444476549
Email: anagrafe@comune.arzignano.vi.it

Documenti

  PDF45,5K Estratto Art. 1, commi 36-52 L. n. 76_2016.pdf
  PDF127,1K Dichiarazione di inizio Convivenza di Fatto.pdf
  PDF128,6K Dichiarazione di cancellazione Convivenza di Fatto.pdf